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Pressapochismo o presunzione? In entrambi i casi si governa male!

I nostri Consiglieri, Rino Postiglioni e Viviana Rosati, hanno presentato il 20 agosto una lettera per richiedere al Responsabile del VII Settore, al Revisore Legale e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario comunale, l’annullamento in autotutela e il ritiro della Delibera del Consiglio comunale n° 42 del 26 Luglio 2019 relativa all’affidamento della gestione del Castello Savelli. La stessa lettera è stata inviata all’Azienda Speciale Territoriale – Sabina.

Già ci siamo espressi in Consiglio Comunale e con un precedente articolo sulla “qualità” e le lacune del progetto “proposto” dall’AST-Sabina per l’uso e la gestione del Castello Savelli. Il ritiro della Delibera è stato chiesto non in virtù dei contenuti del progetto ma perché non sono state rispettate la legislazione nazionale e lo Statuto dell’Azienda Speciale Territoriale – Sabina.

Quali sono le motivazioni?

Le motivazioni sono di ordine procedurale e non solo. Per essere chiari: L’Amministrazione non ha rispettato le norme previste dalla legge per un affidamento di questo tipo; , mancano i pareri, obbligatori, del Revisore Legale del Comune e di quello dell’AST-Sabina; le procedure seguite dalla AST-Sabina, sono in palese contrasto con il proprio Statuto; non c’è un “businnes plan” che indichi chiaramente i costi e le forme di finanziamento per la loro sostenibilità che intende perseguire l’AST-Sabina.

Considerazioni

Appare evidenze il pressappochismo di questa Amministrazione che ad ogni costo ha voluto approvare un progetto che fa acqua da tutte le parti. Tale comportamento rende chiara l’idea che non si hanno visioni non solo sulla valorizzazione del castello, ma soprattutto sul suo recupero completo, compreso il centro storico.

Ed ora aspettiamo sviluppi.

Ecco il testo completo dell’autotutela.


Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela della Delibera Consiliare n° 42 del 26 Luglio 2019

Con la presente si richiede l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies comma 1 della Legge 241 del 1990 della Delibera Consiliare n° 42 del 26 luglio 2019, pubblicata il 6.8.19, per la concessione all’Azienda Speciale Territoriale Sabina (AST – Sabina) dell’uso e gestione del Castelli Savelli, bene che fa parte del patrimonio comunale ricompreso tra quelli del patrimonio indisponibile, vista la sua natura di bene storico – artistico.

In particolare si rileva che il provvedimento adottato è illegittimo perché in evidente contrasto con la legislazione nazionale e lo Statuto dell’Azienda Speciale nei seguenti punti:

1. La decisione amministrativa di dare in “concessione” all’AST-Sabina la gestione e l’uso del Castello Savelli costituisce una scelta di tipo strategico che richiede la sua necessaria previsione nei fondamentali documenti di programmazione dell’Ente, a cominciare da Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell’art. 150 e ss. del TUEELL, in quanto nel DUP sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse previste con l’approvazione del bilancio. Tanto premesso si deve rilevare che la Delibera Consiliare n° 42 del 26 luglio 2019 è stata assunta senza essere preceduta da alcun documento di programmazione economico finanziaria che autorizzasse tale scelta gestionale.

2. Non è presente alcuna relazione da parte degli uffici competenti che giustifica e motiva la decisione amministrativa nei termini di efficacia, efficienza ed economicità di tale scelta. Infatti il D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm. e ii. all’art. 34, comma 20, ha disposto che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetta della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Quindi per l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali il legislatore richiede che vengano esplicitate in apposita relazione che deve essere acquisita, di regola, dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. E) del TUEELL:
a) le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare questa scelta dell’affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
b) la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
c) i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La relazione, inoltre, è soggetta necessariamente a pubblicazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Amministrazione al fine di assicurare un controllo pubblico generalizzato sui criteri di organizzazione ed affidamento del servizio.

Si ricorda inoltre che l’art. 192 del Codice dei Contratti “Regime speciale degli affidamenti in house” al 2° comma prevede che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente per oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

E’ pur vero che l’affidamento in house rappresenta una scelta discrezionale all’interno delle possibilità previste dall’ordinamento, ma è altrettanto vero che tale scelta deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni.

3. Si rileva l’assenza del parere del Revisore Legale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 239 Dlgs. N. 267/2000, circa il controllo contabile sulla legittimità del contratto di servizio che viene ad essere stipulato con l’AST – Sabina ai sensi del D.P.R. n. 168/2010 art. 8 co. 10 ed al fine che gli obiettivi vengano perseguiti con apposite clausole del contratto di servizio, attraverso concrete modalità di controllo della gestione e con la previsione di sanzioni nel caso di inadempimento degli obblighi sottoscritti con una dettagliata carta dei servizi in cui sono indicati i livelli qualitativi e quantitativi volti a garantire l’efficace svolgimento della funzione sociale affidata.

4. L’affidamento della “concessione” del Castello Savelli all’AST – Sabina da parte del Comune di Palombara Sabina presenta delle forti criticità anche rispetto al vigente Statuto dell’AST – Sabina ed in particolare:
a) Secondo art. 29 dello Statuto AST – Sabina il quale testualmente stabilisce che Nel rispetto degli indirizzi generali stabili dal Consiglio Comunale, l’Azienda pianifica la propria attività elaborando un Piano Programma e un Bilancio Pluriennale…”. Ebbene, malgrado la chiava previsione Statutaria, in nessuna delibera del Consiglio Comunale è stata votato l’atto di indirizzo per l’AST – Sabina al fine di predisporre un progetto per la valorizzazione del Castello Savelli;
b) Inoltre, considerato l’affidamento della gestione del Castello Savelli è un nuovo progetto che incide in modo rilevante sul bilancio annuale e pluriennale della AST – Sabina, tale progetto avrebbe dovuto essere inserito nel bilancio pluriennale dell’Azienda, e sarebbe stato necessario acquisire il parere del Revisore Legale dell’AST – Sabina per attestare l’impatto sul bilancio annuale e pluriennale di tale affidamento;
c) L’art. 31 dello Statuto AST “Bilancio di esercizio”, all’ultimo capoverso prevede che “per l’eventuale prestazione di servizi ed attività affidate in gestione dal Comune, dovrà essere redatto un apposito piano finanziario con l’illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento”. Ebbene, nel progetto presentato, non esiste nessun business plan che indichi chiaramente i costi e le forme di finanziamento per la loro sostenibilità.

Per tutti questi motivi si richiede l’annullamento in autotutela di tutti gli atti di cui alla delibera in oggetto, significando che in assenza di riscontro nei tempi previsti, ci si riserva di inviare gli atti alla Prefettura di Roma e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Certi di un positivo risconto si porgono
Distinti saluti

Rino Postiglioni

Viviana Rosati

 

 

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